
Stato passivo e Fondo pubblico di garanzia: insinuazione o surroga?
Il trattamento del credito del gestore del Fondo pubblico di garanzia nello stato passivo delle procedure concorsuali, a seguito dell’escussione della garanzia, continua a rappresentare uno dei nodi interpretativi più rilevanti nella prassi applicativa del Codice della crisi.
In attesa dell’intervento delle Sezioni Unite sul quesito rimesso alla loro attenzione, merita segnalazione la nota del Tribunale di Verona del 24 novembre 2025.
Il Tribunale ha chiarito che, una volta eseguito il pagamento in seguito all’escussione della garanzia, il gestore del Fondo non deve proporre domanda di insinuazione al passivo, ma presentare istanza di surroga ai sensi dell’art. 230 CCII.
La soluzione prospettata non appare priva di conseguenze sul piano concorsuale. Come evidenziato nella stessa nota, l’eventuale autorizzazione alla rettifica da parte del Giudice Delegato determinerebbe la trasformazione di un credito originariamente chirografario in un credito privilegiato.
Ne deriva l’esigenza di assicurare adeguate forme di contraddittorio nei confronti degli altri creditori ammessi allo stato passivo, atteso il possibile impatto della rettifica sulla graduazione dei crediti.
La questione resta dunque aperta, in attesa del chiarimento definitivo delle Sezioni Unite.
