PREVIDENZA COMPLEMENTARE dal 1^ luglio 2026 il nuovo automatismo di adesione

Nell’ottica di massimizzare l’adesione alla previdenza complementare, il legislatore ha introdotto con l’ultima legge di bilancio una svolta per quanto riguarda la dinamica di adesione da parte dei lavoratori del settore privato.

Il nuovo art. 8 co. 7 del D.lgs. 252/2005 prevede che, a partire dal 1° luglio 2026, tutti i lavoratori di prima assunzione –coloro cioè che per la prima volta instaurano un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato – verranno automaticamente iscritti al fondo di previdenza previsto dalla legge, salvo che entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro non dichiarino espressamente di aderire ad un fondo differente ovvero non dichiarino di volere mantenere il TFR in azienda secondo il tradizionale regime di cui all’art. 2120 c.c.

Qual è il fondo di previdenza individuato dalla legge?

  1. in via principale, è il fondo designato dal contratto collettivo applicato (nazionale, territoriale o aziendale);
  2. in presenza di più fondi contrattuali, quello con il maggior numero di adesioni tra i lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale;
  3. in assenza di qualsiasi accordo, il fondo istituito con D.M. Lavoro 31 marzo 2020, n. 85 (Fondo COMETA).

Resta invariato l’oggetto della devoluzione al fondo pensione, che si sostanzia nell’intero TFR, cui si aggiungono la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la RAL sia inferiore al valore dell’assegno sociale.

Parimenti invariata è la possibilità di aderire alla previdenza complementare in un secondo momento, qualora si sia inizialmente optato per mantenere il TFR in azienda.

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